6 Novembre 2009
Agevolazioni Tremonti ter: investimenti in efficienza energetica e in fonti di energie rinnovabili
- la definizione di “investimenti”, in relazione alla tipologie contrattuali generalmente utilizzate nell’ambito energetico
- la tipologia di beni agevolati
- la determinazione del valore degli investimenti su cui si applica l’agevolazione
- il raccordo con le altre agevolazioni degli investimento nell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili di energia
La definizione di “investimenti”
Sono agevolati i beni acquistati da terzi, quelli realizzati in economia o mediante contratto di appalto, quelli acquistati con patto di riservato dominio e quelli acquisiti mediante locazione finanziaria.
Non sono invece agevolati i beni acquisiti mediante “leasing operativo”, formula contrattuale usata frequentemente, ad esempio, per l’acquisizione di impianti di cogenerazione.
La tipologia dei beni agevolati
Sono agevolati i nuovi macchinari e le nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007.
In tale divisione sono classificati macchinari di impiego generale, utilizzabili in una vasta gamma di attività; tra questi, sono compresi le seguenti tipologie di beni, che possono avere rilievo nei progetti di efficienza energetica e delle fonti di energie rinnovabili, in quanto riconducibili agli impianti “di servizio” (elettrico, idraulico, vapore, aria compressa, riscaldamento, ventilazione e condizionamento, illuminazione, ecc.):
- motori a combustione interna, con i relativi pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili
- turbine e loro parti: turbine a vapore, turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori, turbine eoliche, turbine a gas
- insiemi di turboalternatori
- apparecchiature fluidodinamiche
- pompe e compressori
- rubinetti e valvole per l’industria (incluse le valvole di regolazione e i rubinetti d’aspirazione), per sanitari, per riscaldamento; elettrovalvole; sono escluse le valvole di gomma vulcanizzata non indurita, in vetro o in materiali ceramici
- cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
- forni, fornaci e bruciatori
- sistemi di riscaldamento: caldaie, riscaldatori ambientali a montaggio permanente
- attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- torri di raffreddamento ed apparecchi simili per il raffreddamento diretto attraverso il ricircolo dell’acqua
Non sono, invece, sicuramente ricompresi, in quanto classificati in altre divisioni della tabella ATECO 2007, i seguenti beni:
- serbatoi, cisterne, radiatori per riscaldamento
- generatori di vapore e d’acqua o d’altro tipo e parti ausiliarie: condensatori, economizzatori, surriscaldatori, collettori e accumulatori di vapore,
- parti di caldaie
- reti di condotti per vapore
- componenti elettronici, schede elettroniche, computer e unità periferiche, supporti magnetici, software
- contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, apparecchi di misura e regolazione
- motori, generatori e trasformatori elettrici
- regolatori di trasmissione e distribuzione del voltaggio
- convertitori elettrici rotanti o statici
- pannelli fotovoltaici
- apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità
- batterie di pile ed accumulatori elettrici
- cavi elettrici ed elettronici
- apparecchiature in plastica non conduttiva, quali: scatole di derivazione in plastica, placche e simili, accessori in plastica per linee elettriche, copripresa, altre attrezzature per il cablaggio, portalampade
- apparecchiature per illuminazione, incluse le lampadine e i tubi a luminescenza
- apparecchiature per l’apertura e la chiusura di porte elettriche
- invertitori, convertitori e raddrizzatori, celle a combustibile, alimentatori stabilizzati o meno
- gruppi di continuità per l’alimentazione elettrica (UPS)
- limitatori di sovraccarico
Naturalmente, quando parliamo di energia, frequentemente ci riferiamo ad “impianti”, cioè a complessi di diversi macchinari e apparecchiature che possono appartenere a divisioni diverse; per tali casi, la circolare esplicativa, specifica che:
- gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28
- nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione
- l’investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili
Quindi, per gli impianti debbono essere effettuate, di volta in volta, accurate valutazioni.
Vediamo alcuni esempi:
Esempio 1: impianto di cogenerazione

Esempio 2: impianto fotovoltaico

Se potete segnalare altri esempi (ad esempio: eolico, pompe geotermiche, idroelettrico, ecc.), sono particolarmente graditi!
La determinazione del valore degli investimenti su cui si applica l’agevolazione
Il valore degli investimenti comprende tutti gli oneri di “diretta imputazione”; pertanto, oltre al costo d’acquisto, vengono contemplati:
- le spese per il trasporto
- i dazi doganali per l’importazione
- le spese per l’installazione e/o il montaggio
- le spese per il collaudo
- gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di costruzione (dal momento del pagamento ai fornitori al momento di entrata in funzione dell’impianto o macchinario)
- l’eventuale Iva totalmente non detraibile
Il raccordo con le altre agevolazioni degli investimento nell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili di energia
In linea generale, l”agevolazione Tremonti ter non prevede limiti di cumulabilità con altre agevolazioni. Tuttavia il divieto di cumulabilità è prescritto da diverse norme agevolative in campo energetico; ad esempio:
- detrazione d’imposta del 55% per interventi di riqualificazione energetica (art. 1, commi 344 e 345, L. 296/2006): l’art. 10, D.M. 19 febbraio 2007, prescrive la non cumulabilità di tale agevolazione con le altre agevolazioni fiscali previste da altre normative nazionali;
- “conto energia” per il fotovoltaico: le disposizioni sul cd. “conto energia” per gli impianti fotovoltaici non prevedono il divieto di cumulabilità con la Tremonti ter, la quale, tuttavia,, come evidenziato sopra, è sostanzialmente non applicabile per le principali apparecchiature che compongono gli impianti fotovoltaici
- certificati bianchi e verdi: tali agevolazioni sono cumulabili con la Tremonti ter
- agevolazioni regionali: tipicamente previste dai POR (Piani Obiettivo regionale, co-finanziati dall’U.E.), talvolta sono cumulabili (eventualmente con i limiti del “de minimis”), altre volte non lo sono; la valutazione deve essere effettuata caso per caso
Se qualcuno di voi vuole condividere specifici POR, o altre norme agevolative, si faccia avanti!


Scritto il 6-11-2009 alle ore 15:39
salve ho letto il suo articolo. come lei mi occupo di energie alternative oltre che svolgere la professione di dottore commecialista. premesso che condivido l’impostazione data nel commento vorrei però che mi chiarisse da cosa conclude che siano cumulabili tremonti ter e certificati verdi. io penso che la cumulabilità discenda dal fatto che la tremonti ter non possa essere considerato un contributo in conto capitale, impianti o esercizio.
in attesa di un suo riscontro le porgoi migliori saluti
ciro acampora
0814288204
3486515035
Scritto il 7-11-2009 alle ore 09:24
Naturalmente gli usi finali dell’energia, dove si contano i consumi, non sono sostenuti anche in caso di investimento sull’efficienza e riduzione dei consumi. Ogni regione ha approvato la sua legge sull’efficienza energetica ma Tremonti non sostiene. Lascerà il sostegno alle Regioni? Lo spieghi..
Scritto il 7-11-2009 alle ore 20:05
In effetti, in base all’art. 2, c. 152, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), i certificati verdi non sono cumulabili con gli incentivi in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata; tuttavia, a mio avviso, la Tremonti ter non appartiene ad alcuna di queste categorie. Per gli incentivi in conto energia e in conto interessi, tale affermazione mi sembra incontrovertibile; ma anche gli incentivi in conto capitale hanno caratteristiche diverse dalla Tremonti ter, in quanto non sono legati all’effettuazione di investimenti in specifici beni.
Per quanto riguarda i certificati bianchi, l’art. 6, c. 3, D.Lgs. 115/2008, li esonera espressamente dalle limitazioni di cumulabilità con le altre agevolazioni.
Scritto il 7-12-2009 alle ore 17:34
Da quando detto sembra che l’impianto fotovoltaico rientrri nella Tremonti Ter, ma nella sola parte dell’installazione, strutture , progetti ecc. Escludendo dal costo i soli componentio elettrici, inverter, pannelli e cavi.
saluti luca
Scritto il 9-12-2009 alle ore 00:15
@ Luca
Purtroppo, l’impianto fotovoltaico non rientra nella Tremonti Ter anche per i costi da te elencati (che comunque sono marginali rispetto al costo complessivo dell’investimento). Infatti le strutture di sostegno rientrano nella tabella n. 25 e non 28; l’installazione e la progettazione sono agevolate solo nel caso in cui si riferiscano a macchinari e apparecchiature a loro volta agevolati.
Scritto il 10-12-2009 alle ore 23:26
Cosa succede per le sonde geotermiche e le pompe di calore connesse . I venditori di questi impianti si dicono certi della agevolazione e ciò può modificare la soluzione tecnologica ottimale
Scritto il 14-12-2009 alle ore 17:30
@Mario:
non capisco bene cosa intenda dire con la frase: “ciò può modificare la soluzione tecnologica ottimale”.
Le sonde in se, in quanto costituite generalmente da tubi in polietilene (classificati nella tabella ATECO 22 e non nella tabella 28), non sono agevolate.
Le pompe, invece, rientrano nella tabella 28 e pertanto sono agevolate.
Direi che l’impianto, nel suo complesso, è agevolato, sia perché rientra nella generale definizione di “apparecchiature idrauliche e pneumatiche” (classe 28.12), sia perché le sonde possono essere considerate componenti indispensabili per le pompe.
Scritto il 14-12-2009 alle ore 21:51
Volevo dire che l’agevolazione fiscale può rappresentare un fattore che modifca le convenienze comparate fra diverse soluzioni tecnologiche. Grazie per le tue considerazioni
Scritto il 17-12-2009 alle ore 13:16
Due domande relative a Tremonti Ter e cumulabilità tra Tremonti Ter e tariffa omnicomprensiva di impianti minieolici:
a) In un impianto minieolico (<200KW)oltre alla turbina eolica sono anche agevolabili dalla Tremonti Ter le opere civili (scavi, fondazioni) e le spese di connessione (cavidotti ecc.)?
b) Per analogia con quanto da lei affermato a proposito della cumulabilità tra Tremonti Ter e Certificati Verdi, si può ritenere che valga la stessa cosa con la tariffa omnicomprensiva?
Grazie
Carlo
Scritto il 21-12-2009 alle ore 21:30
@ Carlo:
a)un’interpretazione restrittiva (e, conseguentemente, prudenziale) vorrebbe che le opere civili e le spese di connessione non siano agevolabili. Tuttavia, ritengo che l’impianto eolico si possa sostanzialmente identificare con la turbina (che ne rappresenta ila voce di investimento nettamente prevalente, oltreché il nucleo tecnologico) e che gli altri costi possano rientrare nel concetto di “componenti o parti indispensabili per il funzionamento (…)che ne costituiscono dotazione” a cui fa riferimento la circolare ministeriale nell’estenderne l’agevolazione
b) in effetti, la norma che vieta il cumulo tra la tariffa omnicomprensiva e gli altri contributi è l’art. 2, c. 152, L. 244/2007 (Finanziaria 2008); di conseguenza, a mio avviso, la Tremonti ter è cumulabile con la tariffa omnicomprensiva, in quanto, come già evidenziato nel mio precedente commento del 07/11/2009, non appartiene al novero degli “incentivi in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata”
Scritto il 23-12-2009 alle ore 21:28
Tanti auguri di buone Feste a tutti i lettori, a Carlo, Ciro, Luca, Mario e Serafino, i quali, con i loro interventi, mi hanno aiutato a sviluppare il blog.
Massimo
Scritto il 24-12-2009 alle ore 11:46
Tremonti Ter:- voce 28.99.99 Fabbricazione di inseguitori per pannelli solari: Tale macchinario pare essere esattamente identico a quello per i PANNELLI FOTOVOLTAICI ad inseguimento solare.
Ritengo che, per analogia, almeno questa parte dell’impianto fotovoltaico dovrebbe rientrare nell’agevolazione Tremonti Ter (parte impiantistica molto costosa).
E’ gradito il suo parere. Grazie
Scritto il 27-12-2009 alle ore 16:28
@ Sergio:
Gli inseguitori per pannelli solari sono espressamente contemplati nella divisione ATECO 28.99.99 (”Fabbricazione di altre macchine e attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)”); pertanto rientrano certamente tra i beni agevolati dalla Tremonti Ter
Scritto il 15-1-2010 alle ore 14:52
Buon giorno,
noi stiamo acquistando un gruppo elettrogeno per la produzione di energia elettrica e termica per la nostra attività industriale. L’energia elettrica verrà venduta al GSE con tariffa omnicomprensiva, quella termica invece verrà da noi utilizzata per i vari riscaldamenti e rinfrescamenti aziendali, oltre per l’utilizzo dell’acqua per sanitari.
Pensa che potremo considerari il nostro cogeneratore come impianto agevolato dalla Tremonti Ter???
La ringrazio in anticipo,
Cesare Pagani
Scritto il 15-1-2010 alle ore 15:41
@ Cesare:
Un cogeneratore è un impianto piuttosto complesso, composto da una moltitudine di macchine e apparecchiature che possono variare molto in base alle tecnologie adottate.
Per una risposta esaustiva sarebbe necessario esaminare la documentazione.
Tuttavia, per una risposta generica, rimando alla tabella riportata nel post (Esempio 1).
Se permanessero dei dubbi, mi dovrebbe fornire più elementi per valutazioni più precise.
Scritto il 13-2-2010 alle ore 16:22
sempre sulla generazione;
costruzione di officina elettrica:
- generatore azionato da motore ad olio vegetale
- impiantistica e automazione relative al funzionamento
- serbatoi deposito carburante
- lavoro di installazione e collaudi
come faccio con il sig Tremonti ter???
Scritto il 15-2-2010 alle ore 11:17
@ Carlo:
per una risposta precisa bisognerebbe esaminare il progetto.
Comunque, in prima approssimazione direi quanto segue:
- salvo che non sia a turbina, il generatore non è agevolato; è invece agevolato il motore ad olio vegetale;
- impiantistica e automazione relativa al funzionamento: sono agevolate l’impiantistica e le automazioni relative al funzionamento del motore (in quanto dotazioni indispensabili al suo funzionamento), non quelle del generatore; sono poi agevolati gli impianti fluidodinamici (apparecchiature di trasmissione, pompe, rubinetti, valvole); non sono invece agevolati gli impianti elettrici (cablature, ecc.);
- serbatoio: è agevolato solo se rappresenta una dotazione indispensabile al funzionamento del motore (in linea di massima, direi che, in casi come questo, lo è sempre);
- lavori di installazione e collaudi: sono agevolati solo quelli che si riferiscono alle componenti agevolate.
Nell’ambito del progetto complessivo, le componenti agevolate debbono essere oggettivamente individuabili. Questo comporta la loro specificazione in fattura; altrimenti di rende necessario richiedere delle dichiarazioni ai fornitori e professionisti coinvolti nel progetto.
Scritto il 16-2-2010 alle ore 00:21
ringrazio per la risposta….anch’ io la interpretavo in questo senso
penso di procedere facendo emettere fatture distinte per i lavori “tremonti” ed i lavori “non tremonti”
buona ter a tutti!!!!
Scritto il 3-3-2010 alle ore 19:49
Volevo solo chiedere al Dr. Berka in quale divisione è collocata di preciso la realizzazione di un impianto fotovoltaico posto sui tetti dei magazzini di proprietà di una ditta commerciale.
Grazie mille in anticipo.
Scritto il 5-3-2010 alle ore 03:40
@ Peppe:
I pannelli fotovoltaici, gli inverter e i cablaggi appartengono alla divisione 27; le strutture di sostegno in metallo appartengono alla divisione 25. Pertanto, tutte le principali componenti degli impianti fotovoltaici non beneficiano dell’agevolazione Tremonti Ter.
Scritto il 31-3-2010 alle ore 17:08
Buongiorno,
complimentandomi per l’utile articolo le chiedo se tra i “sistemi fluidodinamici” possono rientrare tubazioni e canali dell’aria SENZA l’installazione di una macchina di ventilazione/riscaldamento.
Grazie
Scritto il 23-4-2010 alle ore 16:58
Tra i lavori di ristrutturazione della casa vorremmo commissionare la fornitura e la posa di una sonda geotermica verticale ad una impresa di trivellazioni; chiediamo se tale lavoro è assogettato all’IVA agevolata al 10% e se gode della detrazione IRPEF al 36%.
grazie
Scritto il 5-5-2010 alle ore 21:47
sarebbe opportuna una campagna stampa sull’argomento, in modo da rendere ulteriormente sensibili le imprese ad accedere al beneficio.
Scritto il 6-5-2010 alle ore 09:03
C’è molta disinformazione e le imprese sono occupate a guardare il proprio piccolo orticello piuttosto che a guardarsi in giro. Ma non è una novità, nel panorama italiano…